REGOLAMENTO AZIENDALE
RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ADEMPIMENTO AL DPR 184/2006
Il presente regolamento disciplina in ambito aziendale le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni ed in adeguamento al DPR 12 aprile 2006 n.184, pubblicato sulla GU.n.114 del 18 maggio 2006.
(Ambito di applicazione)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati ovvero detenuti stabilmente presso l’IRCCS. L’Istituto stesso non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’IRCCS ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere, ai sensi della normativa vigente in tema di “scarto” della documentazione amministrativa e di atti d’archivio.
(Notifica ai controinteressati)
Fermo quanto previsto dall’art.5, l’IRCCS se individua in una richiesta di procedura di accesso, soggetti controinteressati di cui all’art.22, I comma, lett.c) della legge 241/90 e s.m.i., è tenuto a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta di accesso, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti interessati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art.9, II comma, del presente regolamento.
(Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi)
Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
(Accesso informale)
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al settore dell’IRCCS competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta, esaminata ove possibile immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie ed esibizione del documento, ovvero altra modalità idonea.
La visione del documento deve avvenire alla presenza di personale addetto, durante le ore d’ufficio.
Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.
Il richiedente, comunque, è tenuto a presentare formale istanza nel caso in cui intenda estrarre copia dei documenti visionati.
La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge 241/90 e s.m.i.-
La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’IRCCS.
L’IRCCS, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
(Procedimento di accesso formale)
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’IRCCS invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio competente rilascia ricevuta.
Se la richiesta formale presentata all’IRCCS è di competenza di altra Amministrazione nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, l’IRCCS stesso immediatamente la trasmette a quella competente con comunicazione all’interessato dell’avvenuta trasmissione.
Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’art.5 del presente regolamento.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art.25, comma 4, della legge 241/90 e s.m.i., decorrenti dalla presentazione della richiesta al settore competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’IRCCS, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
(Responsabile del procedimento)
Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente preposto all’unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente, ovvero altro dipendente da questo espressamente delegato, che procede alle opportune verifiche ed accertamenti istruttori e cura tutti gli adempimenti connessi al procedimento d’accesso.
Tale principio è applicabile anche nel caso di atti infraprocedimentali.
(Richiesta di accesso)
1) La richiesta di accesso è indirizzata alla Direzione Generale dell’Istituto ed è redatta sul modulo appositamente predisposto (all.A al presente regolamento) e deve contenere:
le generalità complete del richiedente, indirizzo, numero di telefono o fax;
l’eventuale titolo di rappresentanza del richiedente;
l’indicazione del documento o dei documenti oggetto della richiesta ed, eventualmente, del procedimento in cui è o sono inseriti, nonché di tutti gli elementi utili all’identificazione;
l’indicazione espressa che viene richiesta la visione, ovvero la copia semplice, ovvero la copia autenticata in bollo;
l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso;
la data e la sottoscrizione.
2) La richiesta può pervenire anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato, a scopo di identificazione, un documento di identità del richiedente.
Anche le copie richieste possono essere trasmesse tramite il servizio postale, con addebito delle spese di spedizione e del costo di riproduzione, comprensivo dei diritti di ricerca, da pagare tramite vaglia postale o bonifico bancario.
3) L’esame dei documenti, in caso di accesso informale, senza estrazione di copie, è gratuito.
4) Nel caso di richiesta di accesso formale, sono a carico del richiedente i costi relativi alle spese di riproduzione, comprensivi dei diritti di ricerca, pari ad € 0,30 per pagina per copie formato A4 e € 0,50 per pagina per copie formato A3.
Il versamento delle suddette spese potrà essere effettuato presso l’Ufficio Cassa dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta da presentare o far pervenire all’atto del ritiro, ovvero a mezzo di bonifico bancario, indicando la causale del versamento “costo riproduzione copie e diritti di ricerca”
5) L’interessato, oltre alle spese di riproduzione e diritti di ricerca, è tenuto a presentare l’istanza in bollo in caso di richiesta di copie autenticate e ad assolvere l’imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche, se autorizzato all’accesso, al momento della consegna dei documenti; l’Ufficio, che avrà cura di comunicare in anticipo il numero e l’importo delle marche da bollo in ragione di una marca per ogni quattro facciate, ne curerà l’annullo mediante timbro datario.
(Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione dell’ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto.
I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o, comunque, alterati in qualsiasi modo.
L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo precedente.
Trascorso il periodo di cui al punto 1) senza che il richiedente abbia preso visione o estratto copia del/i documento/i, la pratica è archiviata e l’interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.
(Principi comuni all’accesso formale ed informale)
Quando il diritto di accesso si esplica mediante la presa visione di atti o documenti, il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione di presa visione o di ricevuta degli atti, mediante attestazione sul modello di richiesta.
L’eventuale consegna di copia del documento direttamente al richiedente dovrà essere attestata da dichiarazione inserita in calce al modello di accesso sottoscritta dal richiedente.
L’accesso alle informazioni avviene nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’accesso ad informazioni mediante strumenti informatici e telematici avviene con le modalità e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull’uso dei predetti strumenti e sulle procedure per l’acquisizione dell’informazione.
(Non accoglimento della richiesta di accesso)
La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dai responsabili delle singole unità operative interessate mediante atto motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di atti esclusi dall’accesso di cui al presente regolamento e all’art.24, commi 1 e 6, legge n.241/90, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
La richiesta si intende respinta quando siano trascorsi 30 giorni dalla sua presentazione senza che l’IRCCS si sia pronunciato in merito.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, reclamo al legale rappresentante dell’IRCCS che decide entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato.
Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto del comma precedente.
Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art.25 della legge n.241/90, ovvero il ricorso alla Commissione per l’accesso, regolamentato dall’art.12 del DPR 184/2006.
(Categorie di atti sottratti al diritto di accesso)
La Facoltà di accesso ed il rilascio di copie sono esclusi per tutte le seguenti categorie di documenti:
1. Documenti relativi all’ordine pubblico e documenti giudiziari
documenti coperti da divieto di divulgazione come i documenti riguardanti la tutela dell’ordine pubblico, la prevenzione della criminalità, l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l’attività giurisdizionale amministrativa e ordinaria.
2. Documenti esclusi dal diritto di accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
Sono sottratte all’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il cui esame da parte di terzi potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione, recare pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone espressamente menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti, affini.
Riguardano le seguenti categorie, individuate con criteri di omogeneità, e che si intendono sottratte all’accesso solo nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal richiedente:
documenti coperti da segreto professionale epistolare, commerciale, bancario, istruttorio, statistico;
cartelle cliniche, documenti sanitari e atti amministrativi contenenti dati relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime ovvero assistenza sanitaria in qualsiasi forma prestata dall’IRCCS.
Per quanto concerne i diretti interessati o loro aventi causa, le modalità di accesso alla documentazione clinica ed i relativi costi, sono stabiliti dalla competente Direzione Sanitaria.
interventi di assistenza e cura dei tossicodipendenti;
procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare;
interventi assistenziali sociali in qualunque forma prestati dall’IRCCS;
atti, documenti, rapporti informativi nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate, contenenti dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare le abitudini sessuali.
fascicoli personali dei dipendenti e del personale a rapporto convenzionale con l'IRCCS, documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale, documenti relativi alla carriera e al trattamento economico individuale dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'IRCCS nonché di soggetti estranei all'Amministrazione, membri di Organi Collegiali e di Commissioni presso l’IRCCS;
documentazione attinente a procedimenti giudiziari, di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile, ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall’impiego;
documenti che riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato;
documenti concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese;
attribuzione ai dipendenti di compensi economici comunque denominati, (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui);
documenti relativi al “curriculum studiorum” e alla vita privata di specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'IRCCS;
(al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, potranno essere rilasciate notizie sui soggetti predetti, limitatamente al titolo conseguito, alla relativa votazione e all'indirizzo privato, a coloro che presentino formale richiesta, purché dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che può essere rilasciato in via generale);
documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
segnalazioni, esposti, denunzie comunque presentati a servizi o uffici dell’IRCCS;
atti e documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali, come previsto dall’art. 13 c. 5 lettere a,b,c,d del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...);
pareri, progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi professionisti o società di consulenza; (è comunque sempre vietato l’utilizzo commerciale e la diffusione non autorizzata di tale documentazione);
pareri o consulenze richiesti dall’Amministrazione a propri impiegati o a terzi estranei, nell’interesse patrimoniale o non patrimoniale dell’IRCCS;
documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi, resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito.
Sono altresì esclusi dal diritto di accesso:
1. documenti che altre Amministrazioni escludono dall'accesso e che l’IRCCS detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
2. tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l’esclusione.
(Limitazione all’esclusione)
Per i documenti sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese sarà comunque garantito agli interessati l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
In relazione ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari le richieste di accesso potranno essere accolte, in tutto o in parte, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che l’interessato richiedente intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, cioè di colui a cui i dati si riferiscono, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Per la tutela della riservatezza dei terzi e ove ciò sia possibile, è facoltà del responsabile del procedimento di accesso disporre un accesso parziale, mediante estratto del documento oppure oscurando informazioni segrete o non accessibili, riguardanti persone diverse dall’interessato.
L’accoglimento delle istanze di accesso ai documenti amministrativi può essere differito sino a quando la diffusione di questi atti impedisca od ostacoli il corretto ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali, oppure possa comportare danno o comunque sia di pregiudizio alle funzioni dell’IRCCS o di altra Pubblica Amministrazione o altre Autorità Pubbliche o a terzi.
Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile dell’unità operativa interessata nei casi in cui sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 241/90 o in cui occorra temporaneamente salvaguardare esigenze di riservatezza dell'IRCCS, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In tali ipotesi il differimento del diritto di accesso è disposto di volta in volta con provvedimento motivato, da parte del responsabile del procedimento di accesso, che evidenzi il pregiudizio all'azione amministrativa che deriverebbe dall'accoglimento dell'istanza.
In particolare:
a) procedure aperte, ristrette o negoziate volte all’acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi:
l’accesso agli atti relativi (elenco delle ditte invitate, ammissione ditte, offerte economiche, valutazioni tecniche ed economiche, aggiudicazione…) può essere differito fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il soggetto richiedente (es. esclusione), al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di gara, come previsto dall’art. 13, c. 2 lettere a, b,c, c. 3 e 4 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture..);
b) procedimenti relativi a procedure concorsuali, procedure per assunzioni o attribuzioni di qualifiche o funzioni:
l'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di pubblica selezione da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente, al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure concorsuali;
c) procedimenti relativi a procedure di selezione e di esame per il conferimento di borse o contratti di ricerca o relativi a corsi organizzati dalla Direzione Scientifica:
l'accesso ai relativi documenti da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti di selezione o di esame, al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi;
d) atti preparatori di provvedimenti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione o di programmazione:
l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino alla loro formale adozione e approvazione da parte degli organi competenti al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi;
e) ricerche, elaborazioni, studi eseguiti direttamente dall’IRCCS o su incarico di terzi:
l’accesso può essere differito fino alla concessione dell’autorizzazione da parte degli Enti pubblici o committenti privati finanziatori;
f) procedimenti avanti alla magistratura civile, penale e amministrativa e all’ufficio disciplinare:
l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere differito sino alla pronuncia di sentenza definitiva; ovvero per gli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p., per gli atti inerenti l’irrogazione di sanzioni amministrative fino alla conclusione del procedimento connesso;
g) procedimenti avanti alla Corte dei Conti: l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere differito al momento della conclusione del procedimento.
3. il differimento dell'esercizio del diritto di accesso può essere disposto limitatamente alla parte del documento relativamente alla quale si renda necessario salvaguardare temporaneamente interessi dell’Azione amministrativa o della riservatezza. In tali casi è possibile il rilascio di copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti di documento omesse.
ART. 15
Il diritto di accesso è esercitabile per fax o per via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti, nei limiti di quanto sarà stabilito dall’IRCCS ai sensi della normativa vigente.
Le presenti disposizioni hanno per oggetto l’esercizio del diritto di informazione e di accesso riconosciuti alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i secondo le modalità del presente regolamento.
L’IRCCS assicura alle OO.SS. informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
articolazione generale dell’orario di lavoro e dei servizi, dell’organizzazione del lavoro, degli organici;
Atti generali di organizzazione delle articolazioni aziendali;
obiettivi di programmazione e gestione delle risorse umane, sistemi di incentivazione;
obiettivi e programmi di formazione professionale;
politiche di pari opportunità;
condizioni ambientali, sicurezza e qualità del lavoro;
servizi ai lavoratori;
criteri di programmazione della mobilità interna ed esterna compresi i trasferimenti di personale;
rapporto pubblico/privato con particolare riferimento alle modalità di effettuazione della libera professione nonché alla determinazione della gestione diretta e indiretta di appalti e/o convenzioni.
Alle Organizzazioni Sindacali è garantito l’accesso agli atti deliberativi e alla documentazione amministrativa così come regolamentato dal presente regolamento.
Qualora il documento richiesto, oltre ai provvedimenti generali sopra enucleati, contenga dati personali, può essere disposto un accesso parziale mediante estratto del documento, oppure oscurando le parti del documento riservate o non ostensibili.
ART.19
(Pubblicità)
E’ compito dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico fornire tutte le indicazioni necessarie all’esercizio della facoltà di accesso e indicare l’area o settore competente a fornire ed a detenere l’atto di cui si chiede l’esame o di estrarne copie.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell’IRCCS, ai sensi dell’art.14, III c. del DPR 184/06.
ART. 20
(Archiviazione dei dati relativi all’accesso)
Presso ogni Area è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d’accesso definiti dalle singole strutture di competenza.
ART. 21
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n.184.
ART. 22
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione approvativi, alla quale è allegato costituendone parte integrante e sostanziale.